Attenzione a Dicembre 2019 per la detrazione IVA!

Riportiamo quanto stabilito per la detrazione dell’IVA facendo riferimento alla norma e a cosa accade, invece, a cavallo d’anno.

L’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo. Per le operazioni del mese di dicembre la detrazione spetta nel periodo di possesso della fattura.

Se una fattura riferita ad una consegna di merci effettuata nel mese di marzo 2019 è stata ricevuta e annotata entro il 15 aprile, l’iva a credito indicata nel documento può essere portata egualmente in detrazione nella liquidazione dello stesso mese di marzo, quella pertanto da operare entro il 16 aprile.

Una regola che tuttavia non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).

Perciò, ad esempio, se una fattura relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 10 gennaio 2020, partecipa per l’emittente (il grossista) alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente (la farmacia) il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

 

Fonti per leggere la notizia integralmente

https://www.informazionefiscale.it/fattura-elettronica-detrazione-iva-tempi-modalita-ricezione

https://www.piazzapitagora.it/2018/12/13/importante-come-cambia-la-detrazione-iva-con-la-fatturazione-elettronica/

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