Con la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter esser qualificati esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga l’indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d’intento invalidata. L’articolo 12-septies del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.
Dal 1° gennaio 2022 il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione nel campo Natura del codice specifico “N3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;
- nel blocco “AltriDatiGestionali” dovrà essere inserito, al campo “2.2.1.16.2 -Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
- al campo “2.2.1.16.1 -Tipo data”, si dovrà riportare la dicitura “Intento”;
- al campo “2.2.1.16.4 -Riferimento data”, si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.